Via libera a firma digitale dei disabili su liste elettorali
La dignità umana “è compromessa ogni
volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in
forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e
bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in
grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una
determinata attività”. È quanto si legge nella sentenza numero
3, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 9,
terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, numero 108 e 2, comma
6, del Codice dell’amministrazione digitale, nella parte in cui
non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre
una firma autografa per certificata impossibilità derivante da
un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni
per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di
sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni.
La sentenza – spiega un comunicato della Consulta – ha
ritenuto che oggi, in forza dello sviluppo tecnologico, non è
più adeguato lo strumento, risalente a quando non esisteva la
firma digitale, che l’ordinamento ha tradizionalmente messo a
disposizione per queste specifiche situazioni, prevedendo che i
presentatori di una lista di candidati, che non siano in grado
di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro
dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni,
innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro
impiegato all’uopo delegato dal Sindaco.
Questa procedura presuppone, infatti, “che i soggetti
abilitati a ricevere la dichiarazione verbale e i testimoni si
rechino nel domicilio della persona con disabilità, con la
conseguenza che a quest’ultima è imposto di attivarsi al fine di
ottenere tale presenza, di sostenere gli eventuali oneri
economici, e, se del caso, di tollerare una interferenza sulla
propria riservatezza”.
In questi termini, la preclusione all’utilizzo della firma
digitale anche per le persone con disabilità determina il
paradosso per cui è l’ordinamento giuridico che, anziché
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione
politica, introduce esso stesso “un aggravio né necessario, né
proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità
e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati,
parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità
di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di
candidati”. Ciò determina l’illegittimità costituzionale della
suddetta preclusione, conclude il comunicato della Consulta.
La questione era stata sollevata con ordinanza dal Tribunale
di Civitavecchia, ed aveva ricevuto il sostegno
dell’Associazione Luca Coscioni.
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